Con il decreto attuativo prende il via la rivoluzione avviata lo scorso febbraio con l’emendamento al Decreto Milleproroghe
Il meccanismo degli incentivi e lo storage |
Autoconsumo collettivo e tariffe: come si pagherà |
L’incentivo previsto dal decreto attuativo del MISE |
L’autoconsumo elettrico collettivo è finalmente ai nastri di partenza con il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli lo scorso 15 settembre che ha fissato la tariffa incentivante per l’energia autoconsumata. Questo era il tassello mancante per dare seguito a quanto previsto dall’emendamento al Decreto Milleproroghe, convertito nella legge 8 del 28 febbraio 2020, che ha proiettato il nostro Paese in una vera e propria rivoluzione energetica.
Gli articoli 21 e 22 dell’Emendamento infatti avevano fissato alcuni tasselli fondamentali nel recepire la direttiva RED II dell’Unione Europea che obbliga i Paesi membri a introdurre l’autoconsumo elettrico collettivo negli ordinamenti statali, come ad esempio aveva già fatto la Spagna. Nel caso dell’Italia questo provvedimento ha aperto di fatto le porte alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili per l’autoconsumo, sia in condominio sia tra prosumer - privati o aziende PMI o enti locali.
Il punto cruciale - rimasto in sospeso perché necessitava di un pronunciamento di ARERA e del MISE - riguardava proprio il nodo della tariffa incentivante per l’energia prodotta da questi impianti che doveva essere alternativa agli incentivi attualmente previsti e/o al meccanismo dello scambio sul posto.
Il meccanismo degli incentivi e lo storage
Il sistema tariffario è quello che fin da subito ha attirato l’attenzione perché prevede una piccola rivoluzione: se è vero che da un lato per questi impianti "sparisce" lo Scambio sul posto, dall'altro lato per la prima volta si promuove l’utilizzo di sistemi di storage.
Questo si può evincere dal meccanismo che calcola l'energia autoconsumata così come espresso al comma 4 lettera b dell’emendamento e confermato da ARERA nella Deliberazione 318/2020 del 4 agosto: l’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e emessa in rete dall'impianto fotovoltaico e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
Questo, ad esempio, significa che se di notte non c'è immissione di energia l'autoconsumo elettrico collettivo è zero. Se invece il condominio o la comunità energetica sono dotati di un sistema di accumulo, è possibile immettere in rete di notte quanto accumulato di giorno perché non autoconsumato, ovvero una quantità di energia idealmente pari a quanto prelevato dai condòmini e dai partecipanti alla comunità energetica. In questo modo l'autoconsumo è massimo così come l'incentivo ricevuto, mentre gli oneri saranno al minimo. In questo senso possiamo dire che si incentiva di fatto lo storage.
Autoconsumo collettivo e tariffe: come si pagherà
Il cliente continuerà a pagare al proprio fornitore anche l'autoconsumo (collettivo) ma, oltre alla riduzione di alcune componenti tariffarie definite da ARERA sempre nella Deliberazione 318/2020 ci sarà l’incentivo a compensarlo.
In sostanza il cliente, come fa già ora, salderà la fattura al fornitore di energia elettrica e il GSE conguaglierà oneri evitati e incentivi, anche per il tramite di un terzo delegato che tenga traccia degli scambi energetici.
Il comma 5 lettera c dell’emendamento prevede infatti l’individuazione di un soggetto delegato che gestisca la partita di costi e benefici.
L’incentivo previsto dal decreto attuativo del MISE
Con il Decreto firmato a settembre è stata definita nello specifico la tariffa incentivante per l’energia autoconsumata che sarà pari rispettivamente a:
- 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo (tipicamente i condomìni);
- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.
L’incentivo, cumulabile con il Superbonus 110% nei limiti previsti dalla legge, sarà riconosciuto per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Su quest'ultimo punto, però, è necessario specificare che l’incentivo per l’autoconsumo collettivo (o per le comunità energetiche) non si applica all’energia elettrica condivisa prodotta dalla quota di potenza fotovoltaica che ha avuto accesso al Superbonus. Questo, in altre parole, significa che la compatibilità tra le due forme di incentivazione si ha solo per gli impianti sopra ai 20 kW: si tratta quindi di una configurazione di difficile applicazione, almeno per quanto riguarda l’autoconsumo elettrico collettivo, considerato che gli impianti di questa taglia sono spesso sovradimensionati per il condominio medio italiano.
Nonostante qualche criticità, però, l’autoconsumo collettivo oggi è davvero ai nastri di partenza ed è pronto a diventare una importante leva di sviluppo nella transizione energetica del Paese verso le fonti rinnovabili.