Tra le novità l'introduzione della CILA al posto della doppia conformità e l'ampliamento della platea di beneficiari.
I riferimenti normativi |
Vantaggi della CILA e cause di decadenza del beneficio |
L'allargamento dei beneficiari |
Semplificazioni Superbonus 110%: sono contenute importanti novità nel cosiddetto Dl Semplificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 e in vigore dal 1° giugno. Il Governo infatti ha accolto i rilievi mossi da più parti per chiedere uno snellimento dell'iter burocratico. Nei mesi scorsi, infatti, molti possibili beneficiari avevano deciso di rinunciare perché intimoriti dalla mole di pratiche necessarie per accedere alle detrazioni. Invece con questo nuovo provvedimento viene meno l'asseverazione della doppia conformità edilizia e urbanistica, sostituita dalla Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
I riferimenti normativi
L'articolo 33 del Dl Semplificazioni prevede infatti che il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020 sia sostituito da un nuovo testo che reca diverse novità. Anzitutto c'è una nuova classificazione per gli interventi relativi ai lavori di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110% che "costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”, con un'importante eccezione che riguarda i lavori comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per cui persiste quanto già previsto in precedenza.
La CILA sostituisce quindi l'asseverazione dello stato di legittimità dei fabbricati, mantenendo comunque alcune garanzie per il legislatore. Infatti, in questo documento, dovranno essere presenti gli estremi del titolo abilitativo quindi la presenza di un provvedimento che ha autorizzato l'edificio o, in alternativa, quello che ha permesso di legittimarlo a posteriori. Oppure - ed è il terzo caso comune - la dimostrazione che la costruzione è avvenuta prima del 1° settembre 1967.
Vantaggi della CILA e cause di decadenza del beneficio
Il provvedimento ha due vantaggi: da un lato semplifica l'accesso al Superbonus che spesso rischiava di essere bloccato da difformità, spesso di poco conto, dall'altro permette comunque di metterlo al riparo da situazioni di vero e proprio abuso edilizio. Non bisogna dimenticare che la non attestazione dello stato di legittimo non significa un colpo di spugna sulle irregolarità: le amministrazioni infatti potranno in futuro sanzionare le violazioni di poco conto, come previsto dalla normativa corrente, ma il beneficio sarà salvo.
Invece, il Superbonus potrà essere revocato in quattro casi, precisati nel Decreto:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati previsti (estremi del titolo abilitativo o del provvedimento legittimante, o edificio ante 1967);
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
L'introduzione della CILA, naturalmente, non rende superfluo l'intervento di un professionista che, in ogni caso, dovrà confrontarsi con una serie di possibili limitazioni espresse a livello regionale e comunale e con tutte le norme relative a sicurezza, vincoli paesaggistici e così via. L'assistenza tecnica e burocratica, quindi, si conferma un importante benefit da considerare al momento di stipulare il contratto. Ecco perché la proposta Super Tuo di Evolvere include nel pacchetto anche la gestione completa delle pratiche autorizzative e fiscali.
L'allargamento dei beneficiari
Tra le novità del Dl semplificazioni c'è anche un ulteriore allargamento della platea dei possibili beneficiari ai soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali senza fini di lucro detentori a vario titolo di immobili compresi nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi; conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali, senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali, con fine di lucro).
Queste - è importante ricordarlo - sono le principali novità allo stato attuale perché qualcosa potrebbe ancora cambiare prima della conversione in legge del provvedimento che attualmente è contenuto in un decreto. Novità che secondo molti potrebbero essere ulteriormente positive per un provvedimento che, scrive il Sole 24 Ore, ha già accorciato di circa tre mesi l'iter burocratico.