Come usufruirne, chi può beneficiarne, gli interventi ammessi, massimali di spesa e documenti necessari. Tutto sul bonus fotovoltaico 110

Cos'è e quando scade
Chi può accedere alle agevolazioni?
Come usufruire del Superbonus 110%?
Gli interventi ammessi
I massimali di spesa
I documenti necessari
Come non perdere l'occasione

Superbonus 110%: l'attenzione su questa misura di incentivazione introdotta dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 resta altissima. La Legge di Bilancio, varata nel dicembre 2021, ne ha infatti prorogato i termini: gli incentivi per i lavori di efficientamento energetico, tra cui l'installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore saranno attivi per tutto il 2022 e, in base al richiedente, il 2023. Ecco il nostro vademecum per non farsi sfuggire questa straordinaria opportunità, secondo le linee guida pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

Cos'è e quando scade

Il Superbonus 110% - da molti chiamato anche bonus fotovoltaico 110 o ecobonus 110 fotovoltaico - consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I lavori sono stati suddivisi in interventi trainanti e trainati (vedi sotto) e nell'insieme devono consentire il doppio salto di classe energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata (A4) quando l'edificio è già in classe A3, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.
Superbonus 110%
L'agevolazione fiscale riguarda le spese sostenute dalle persone fisiche fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia terminato il 30% dell’intervento complessivo previsto. Condomini e edifici con più unità familiari (da 2 a 4) accatastate distintamente e con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche hanno come ultima scadenza il 31 dicembre 2023. Una ulteriore eccezione riguarda Istituti autonomi case popolari (Iacp) e altri enti di "in house providing” che hanno come ultima scadenza il 31 dicembre 2023, a condizione però di aver completato il 60% dei lavori entro giugno 2023.

Chi può accedere alle agevolazioni?

A beneficiarne, saranno i possessori di case (indipendenti o in condominio, titolari di prima casa o seconda casa), o chi comunque le detiene a vario titolo (come la locazione o il comodato d'uso) se in possesso delle autorizzazioni del proprietario.

La detrazione spetta alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ai condomìni, agli Istituti autonomi case popolari, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus, alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli edifici che possono beneficiarne sono:

  • Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, eccetto unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici se non aperti al pubblico).
  • Condomìni per cui il superbonus è fruibile tanto per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, quanto per le singole unità immobiliari, come intervento trainato.
  • Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), accatastate distintamente, con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche (per esempio, le bifamiliari)
  • Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. È questo il caso delle villette a schiera.

Come usufruire del Superbonus 110%?

Ci sono tre strade. La prima prevede la detrazione fiscale (Irpef) del 110% in rate annuali di pari importo. Le altre modalità sono lo sconto in fattura e la cessione del credito. Soluzioni vantaggiose perché in entrambi i casi la spesa sarà sostenuta direttamente dall'impresa che sosterrà i lavori o da un altro soggetto al quale viene ceduto il credito. Queste due strade permettono di usufruire del Superbonus 110% anche a chi non ha una capienza Irpef sufficiente per portare in detrazione le spese, come nel caso dei contribuenti a partita IVA con regime forfettario.

Riepilogando, le tre soluzioni sono:

  • Detrazione 110%: L'importo detraibile viene portato in detrazione IRPEF al 110% in rate annuali di pari importo. Le detrazioni per le spese compiute fino al 2021 sono ripartite in cinque quote annuali, quelle sostenute nel 2022 in quattro.
  • Sconto in fattura: se l'azienda che esegue i lavori accetta, lo sconto in fattura per i lavori fatti può arrivare fino al 100% dell'importo complessivo. Sarà l'azienda ad usufruire del credito d'imposta.
  • Cessione del credito: il credito d'imposta – pari alla detrazione spettante – viene ceduto ad un soggetto terzo (aziende, istituti finanziari o altri intermediatori finanziari) ottenendo così la liquidazione del corrispettivo contrattuale senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali.

Gli interventi ammessi

Il Superbonus 110% abbraccia una serie di interventi che sono stati suddivisi in due categorie, principali (o trainanti) e aggiuntivi (o trainati). Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente a quelli trainanti, secondo i criteri fissati all'interno del Decreto. 
Superbonus 110: interventi trainanti e trainati
Gli interventi principali o trainanti riguardano:

  • l'isolamento termico sugli involucri (come il cappotto termico e la coibentazione del tetto)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con apparecchi più efficienti come, ad esempio, le pompe di calore o le caldaie a condensazione
  • gli interventi già previsti nel cosiddetto sismabonus.

Gli interventi aggiuntivi o trainati sono invece: 

  • quelli di efficientamento energetico già previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 (come ad esempio la sostituzione degli infissi)
  • l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati. Condizione essenziale è che l'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta in favore del GSE.
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

I massimali di spesa

La tabella massimali Superbonus 110 può essere consultata integralmente sulla guida dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, la tabella n.4 riassume i massimali degli interventi trainanti e trainati ammessi.

L'ammontare complessivo delle spese detraibili per l'impianto fotovoltaico (ricordiamo, intervento trainato) è fissato a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

decreto rilancio superbonus
La detrazione riguarda anche l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Anche nel caso di sistemi di accumulo, il limite di spesa è fissato a 48.000 euro. I tetti di spesa dei due interventi sono sommabili, arrivando così a un potenziale limite di spesa di 96.000 euro.

Tra gli interventi trainati, un'altra interessante opportunità è l'installazione di colonnine di ricarica. Per questo intervento i limiti di spesa sono fissati a 2.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno; 1.500 euro per l'installazione in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. La detrazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

I documenti necessari

Per usufruire del Superbonus 110% è necessario produrre una documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista per gli altri bonus. Sono necessari: 

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Questo documento, che in pratica attesta la completezza della documentazione necessaria per accedere al bonus, sarà rilasciato dagli intermediari che possono trasmettere le dichiarazioni (come i commercialisti) e dai CAF.
  • l'asseverazione da parte di un professionista della congruità dei lavori effettuati da un punto di vista sia tecnico sia economico.

Il Decreto Semplificazioni 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 219 del 31 maggio 2021, semplifica l'iter burocratico del Superbonus. Per avviare le ristrutturazioni straordinarie per l'efficientamento energetico sarà infatti sufficiente presentare una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e non più necessaria la doppia conformità richiesta finora (fatta eccezione per le demolizioni e le ricostruzioni degli immobili).

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