Chi possiede più di un’abitazione può sfruttare queste eccezionali detrazioni? Mettiamo ordine sul tema Superbonus 110 per la seconda casa
Superbonus 110 per la seconda casa: le regole |
Seconda casa e condominio |
Bifamiliari e piccole palazzine di famiglia |
Superbonus 110 per la seconda casa, partiamo da una buona notizia: si può. A dirlo in maniera chiara è la stessa Agenzia delle Entrate che ha inserito il quesito anche tra le FAQ della Guida al Superbonus e lo ha chiarito più diffusamente nella risposta all’interpello n. 327 del 9 settembre 2020.
La norma in merito è chiara. Secondo il Comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio infatti: "Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio".
Superbonus 110 per la seconda casa: le regole
Questo significa che a far la differenza non è il numero di abitazioni possedute. Neppure l’avervi posto la residenza è un discrimine fondamentale. Quando si parla di Superbonus 110 per la seconda casa il limite riguarda il numero di abitazioni per cui una persona fisica - quindi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni - può richiedere queste importanti detrazioni.
Inoltre non è neppure necessario avere la proprietà di un bene, ma il Superbonus 110 può essere richiesto anche a fronte di un contratto di locazione o di un comodato d’uso regolarmente registrato, e a patto che sia stato raccolto in precedenza il permesso del titolare del bene.
A fruire della detrazione o, in alternativa, dello sconto in fattura o della cessione del credito, sarà il contribuente che ne ha fatto richiesta, proprietario o locatario che sia, a fronte delle spese sostenute[1]. Infatti, come specificato sempre nelle FAQ, chi detiene un’abitazione in comodato d’uso, regolarmente registrato, può usufruire del Superbonus anche se il padrone di casa ha già goduto di questo beneficio per altre due unità immobiliari.
Seconda casa e condominio
Nella norma è contenuta anche un’altra, importante, specifica per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio condominiale. La detrazione, in questo caso, spetterà in maniera proporzionale ai millesimi di proprietà e agli altri criteri individuati dall'assemblea condominiale. Come spiega la Guida al Superbonus dell'Agenzia delle Entrate: “il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio”.
Facciamo un esempio: se possedessi tre appartamenti in un condominio, potrei usufruire del Superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni in proporzione ai millesimi di proprietà corrispondenti a tutti e tre. Poi potrei usufruire del Superbonus per gli interventi trainati su due delle unità immobiliari di mia proprietà.
Qualora avessi intenzione di fare dei lavori anche nella terza unità, non potrei accedere al Superbonus 110%, ma potrei comunque godere degli altri bonus ordinari previsti. Come spiega la stessa Agenzia delle Entrate: “Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica”.
Bifamiliari e piccole palazzine di famiglia
Infine, con Legge di Bilancio 2021, è stata anche inserita un’importante novità per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche come accade ad esempio per molte bifamiliari. Anche in questo caso, infatti, è possibile accedere al Superbonus 110% per le parti comuni e quindi per le singole unità (con relativa limitazione a due per persona fisica), per le spese affettuate a partire da gennaio 2021.
(1) “La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile”.