Ecco l’identikit del documento necessario per ottenere sconto in fattura o cessione del credito

Visto di conformità ecobonus: cos’è?
Quando farlo?
Chi può rilasciarlo?
Cosa contiene?
Quanto costa?

Visto di conformità bonus 110: preoccuparsi non serve, anzi. Conosciamo da vicino uno degli adempimenti necessari ai fini dell’accesso a sconto in fatturacessione del credito e, in alcuni casi, anche detrazione Irpef, che costituisce un importante controllo della documentazione prodotta per il Superbonus 110%.

Visto di conformità ecobonus: cos’è?

Si tratta di un documento espressamente previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Come ben specificato nel testo di legge, la sua principale funzione è quella di attestare la “sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi”. Si tratta quindi di un controllo della documentazione, simile a una vera e propria check list, di quanto richiesto per ottenere sconto in fattura o cessione del credito.

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Quando farlo?

Il visto di conformità bonus 110 deve essere apposto necessariamente sulla comunicazione relativa alla scelta dell'opzione di sconto in fattura o cessione del credito trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Con la Legge di Bilancio 2022, che in questo ha recepito quanto già previsto dal Decreto Antifrodi (Dl 157/2021), il visto di conformità è richiesto anche a chi usufruisce delle detrazioni Irpef, tranne alcune casistiche specificate all’interno del Decreto (vedi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate).  L’invio sarà effettuato dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. 

Chi può rilasciarlo?

Anche in questo la legge è molto chiara. Al comma 11 dell’articolo 119 infatti viene citato il riferimento legislativo[2] che elenca puntualmente i soggetti che possono rilasciarlo. Questi corrispondono agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e ai CAF. L’Agenzia delle Entrate è tornata anche recentemente su questo tema con la Circolare n 30/E del 22 dicembre, che tra le altre cose pone l’accento sulle assicurazioni professionali, obbligatorie per legge, e sull'impianto sanzionatorio. 

Errori e dichiarazioni infedeli infatti possono costare importanti sanzioni oltre alla perdita del beneficio. Non è, però, il caso di preoccuparsi o scoraggiarsi: i pacchetti "chiavi in mano", come Super Tuo di Evolvere, prevedono infatti, anche la gestione delle pratiche autorizzative e fiscali.

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Cosa contiene?

Il professionista o il CAF chiamato ad apporre il visto di conformità bonus 110 deve verificare la presenza di un ampio numero di documenti che riguardano la titolarità dell’immobile, le pratiche amministrative e fiscali, le spese affettuate e i relativi pagamenti. Di fondamentale importanza anche la documentazione tecnica che riguarda l’efficienza energetica dell’abitazione cioè l’APE, Attestato di prestazione energetica, ante e post intervento e l’asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'ENEA.
Si tratta di un controllo puntuale dei documenti che per molti versi ricorda quello effettuato annualmente dal commercialista di fiducia sui documenti necessari per la compilazione del 730.

Quanto costa?

Secondo le indicazioni presenti nel documento di ricerca dedicato al Superbonus 110% redatto dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, il costo per questa pratica corrisponde in media allo 0,8/ 1% del credito che sarà ceduto o scontato in fattura.

A fronte, ad esempio, di un credito di 25.000 euro il costo della pratica dovrebbe aggirarsi sui 250 euro. C’è però una buona notizia. Come previsto sempre dall’art. 119 del Decreto Rilancio, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, cosi come quelle delle attestazioni e delle asseverazioni, sono detraibili. 

 

(1) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021. 
(2) Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.